La prima causa di estinzione dell’usufrutto è la morte dell’usufruttuario oppure il decorso di trenta  anni se l’usufruttuario è persona giuridica.
Oltre alle ipotesi di  scadenza dell’eventuale termine previsto nel titolo o  totale perimento  del bene, vi sono anche la prescrizione per non uso ventennale e la c.d.  consolidazione ossia la riunione in capo a una sola persona delle  qualifiche di usufruttuario e di dominus , qualunque ne sia il  motivo, ivi compresa la rinuncia dell’usufruttuario.
Per certi tipi di  usufrutto (si pensi, in particolare, all’usufrutto legale dei genitori  sui beni dei figli), inoltre, l’estinzione può essere la conseguenza  diretta di provvedimenti in tal senso adottati dalla Pubblica  Amministrazione o dall’autorità giudiziaria.
Un ultimo caso, che merita  un approfondimento, è quello dell’abuso del diritto da parte  dell’usufruttuario, di cui all’art. 1015 c.c.. La giurisprudenza, al  proposito, ha precisato che, per aversi estinzione da abuso non è  sufficiente una qualsiasi attività o inerzia che determini un  oltrepassare dei limiti o un’inosservanza degli obblighi da parte  dell’usufruttuario. E’ necessario, al contrario, che, ad esempio in caso  di deterioramento, magari per uso improprio del bene, esso sia grave e  persistente, tale, cioè, da diminuire in modo apprezzabile il valore  della res . Nelle ipotesi di inadempienza non particolarmente  allarmante, l’autorità giudiziaria, di regola, priva l’usufruttuario del  potere di ingerenza sulle cose, disponendo, se del caso, che esse siano  poste sotto amministrazione; nei casi più lievi, poi, il giudice  solitamente si limita ad ammonire l’usufruttuario, imponendogli tutt’al  più di versare una cauzione a tutela delle ragioni del nudo  proprietario.
Per quanto concerne la sorte dei diritti personali di godimento che  l’usufruttuario abbia eventualmente fatto nascere sul bene, in linea di  massima essi vengono meno contestualmente all’estinzione dell’usufrutto.  Una eccezione degna di nota, tuttavia, è rappresentata dal contratto di  locazione: per tutelare le legittime aspettative ed esigenze del  locatario, l’art. 999 c.c. prevede che i rapporti in corso di esecuzione  alla cessazione dell’usufrutto, a patto che risultino da atto pubblico o  scrittura privata avente data certa anteriore, continuano per la durata  stabilita dal contratto di locazione, fino a un termine massimo di  cinque anni (sul punto, si veda, tra le altre, Cass. Civ., sentenza n.  3457/1969).
Studio Cataldi