Estinzione dell’usufrutto

La prima causa di estinzione dell’usufrutto è la morte dell’usufruttuario oppure il decorso di trenta anni se l’usufruttuario è persona giuridica.

Oltre alle ipotesi di scadenza dell’eventuale termine previsto nel titolo o totale perimento del bene, vi sono anche la prescrizione per non uso ventennale e la c.d. consolidazione ossia la riunione in capo a una sola persona delle qualifiche di usufruttuario e di dominus , qualunque ne sia il motivo, ivi compresa la rinuncia dell’usufruttuario.

Per certi tipi di usufrutto (si pensi, in particolare, all’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli), inoltre, l’estinzione può essere la conseguenza diretta di provvedimenti in tal senso adottati dalla Pubblica Amministrazione o dall’autorità giudiziaria.

Un ultimo caso, che merita un approfondimento, è quello dell’abuso del diritto da parte dell’usufruttuario, di cui all’art. 1015 c.c.. La giurisprudenza, al proposito, ha precisato che, per aversi estinzione da abuso non è sufficiente una qualsiasi attività o inerzia che determini un oltrepassare dei limiti o un’inosservanza degli obblighi da parte dell’usufruttuario. E’ necessario, al contrario, che, ad esempio in caso di deterioramento, magari per uso improprio del bene, esso sia grave e persistente, tale, cioè, da diminuire in modo apprezzabile il valore della res . Nelle ipotesi di inadempienza non particolarmente allarmante, l’autorità giudiziaria, di regola, priva l’usufruttuario del potere di ingerenza sulle cose, disponendo, se del caso, che esse siano poste sotto amministrazione; nei casi più lievi, poi, il giudice solitamente si limita ad ammonire l’usufruttuario, imponendogli tutt’al più di versare una cauzione a tutela delle ragioni del nudo proprietario.

Per quanto concerne la sorte dei diritti personali di godimento che l’usufruttuario abbia eventualmente fatto nascere sul bene, in linea di massima essi vengono meno contestualmente all’estinzione dell’usufrutto. Una eccezione degna di nota, tuttavia, è rappresentata dal contratto di locazione: per tutelare le legittime aspettative ed esigenze del locatario, l’art. 999 c.c. prevede che i rapporti in corso di esecuzione alla cessazione dell’usufrutto, a patto che risultino da atto pubblico o scrittura privata avente data certa anteriore, continuano per la durata stabilita dal contratto di locazione, fino a un termine massimo di cinque anni (sul punto, si veda, tra le altre, Cass. Civ., sentenza n. 3457/1969).

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