I genitori possono intervenire all’atto al posto dei figli in questo modo:
“Il Venditore, riservando per sé il diritto vitalizio di abitazione, vende ai Sig.ri Figli, che faranno separato atto di accettazione, ed a favore dei quali accettano, quali parti stipulanti interessati, i Genitori, di tutti i beni ed i diritti immobiliari acquistati dalla parte alienante con il sottocitato titolo di provenienza, senza esclusioni e con la riserva e le successive addizioni, contestualmente indicate, quali in tal senso e salvo rettifica in caso di omissioni o indicazioni erronee si intendono qui esposti , cioè la proprietà esclusiva, nuda, gravata dal preindicato diritto d’abitazione, dei seguenti beni: ….”
Verrà poi inserito in atto questo patto speciale:
” Si conviene che la vendita come sopra stipulata a favore dei Figli resti irrevocabilmente conclusa dallo stipulante, rinunciando esso ad ogni propria facoltà di revoca per qualsiasi causa nei propri confronti ed a favore dei designati acquirenti, fino a che la vendita stessa possa essere validamente accettata da detti designanti acquirenti mediante apposito atto di accettazione che renda irrevocabile la stipulazione, previo conseguimento della corrispondente autorizzazione da parte della competente Autorità tutoria o mediante il raggiungimento della maggiore età per la parte acquirente minore di età, acquistando i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto a loro favore stipulato, con effetto verso chiunque a decorrere da oggi, per atto notarile integrativo. che sarà trascritto nei pubblici registri immobiliari e sarà prodotto in catasto per la voltura inerente ai beni e diritti di propria acquisizione, inoltre sarà comunicato agli stipulanti. ”
L’accettazione potrà avvenire senza limiti di tempo. Se nel mentre muoiono i genitori poco male in quanto i figli potranno comunque beneficiare.
Ulteriore possibilità è quella che i genitori conservino l’usufrutto:
“Il Venditore, riservando per
sé il diritto vitalizio di abitazione, vende ai Sig.ri Figli, che faranno separato atto di accettazione, ed a favore dei quali accettano, quali parti stipulanti interessati, i Genitori, la nuda proprietà di tutti i beni ed i diritti immobiliari acquistati dalla parte alienante con il sottocitato titolo di provenienza, senza esclusioni e con la riserva e le successive addizioni, contestualmente indicate, quali in tal senso e salvo rettifica in caso di omissioni o indicazioni erronee si intendono qui esposti , cioè la proprietà esclusiva, nuda, gravata dal preindicato diritto d’abitazione, dei seguenti beni: ….”
Verranno poi inseriti in atto questi patti speciale:
“Si conviene che i Genitori mantengano l’usufrutto dei beni qualora siano ancora in vita successivamente la morte del Venditore”
” Si conviene che la vendita come sopra stipulata a favore dei Figli resti irrevocabilmente conclusa dallo stipulante, rinunciando esso ad ogni propria facoltà di revoca per qualsiasi causa nei propri confronti ed a favore dei designati acquirenti, fino a che la vendita stessa possa essere validamente accettata da detti designanti acquirenti mediante apposito atto di accettazione che renda irrevocabile la stipulazione, previo conseguimento della corrispondente autorizzazione da parte della competente Autorità tutoria o mediante il raggiungimento della maggiore età per la parte acquirente minore di età, acquistando i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto a loro favore stipulato, con effetto verso chiunque a decorrere da oggi, per atto notarile integrativo. che sarà trascritto nei pubblici registri immobiliari e sarà prodotto in catasto per la voltura inerente ai beni e diritti di propria acquisizione, inoltre sarà comunicato agli stipulanti. ”
Si suggerisce di predisporre una procura speciale dai figli ai genitori per vendere la nuda proprietà.