Ai fini Irpef sono tenuti a dichiarare il reddito dei fabbricati i titolari:
– del diritto di proprietà (anche se l’immobile è locato);
– di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, superficie, diritto di abitazione del coniuge superstite).
Il contribuente titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il reddito del fabbricato.