Divieto del patto commissorio

L’art. 2.744 c.c. – Libro 6° “Della tutela dei diritti”  – Titolo 3° – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740 – 2906). 

È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore . Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.

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