Solidarietà delle spese condominiali

La legge n. 220/2012 ha mutato il quadro della situazione nei rapporti con il condominio. L’attuale art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c. recita:

«Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.»

Dunque l’amministratore potrà chiedere il pagamento indistintamente ai titolari della nuda proprietà e del diritto reale minore.

Art. 1004 Spese a carico dell’usufruttuario

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Compenso dell’amministratore e tutte le spese d’uso sono a carico dell’usufruttario.

Art. 1005 Riparazioni straordinarie

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

La re-impermeabilizzare del lastrico, salvo il caso d’intervento dovuto a trascuratezza, è a carico del nudo proprietario.

Morte dell’usufruttuario

L’usufrutto o il diritto d’abitazione decadono automaticamente se l’avente diritto muore.

Al nudo proprietario basterà dimostrare l’evento con un certificato di morte.

Modello unico – quadro RW immobili all’estero

Qualora un soggetto detenga all’estero un immobile ha l’obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Unico.

Se su un medesimo immobile sussistono più diritti reali, quali ad esempio nuda proprietà ed usufrutto, i soggetti titolari di tali diritti sono entrambi obbligati alla compilazione del modello RW del Modello Unico, ciascuno per la propria quota parte di competenza.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.142 del 30 dicembre 2010 ha chiarito che nel quadro RW deve essere riportato il costo storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali come risultante dalla documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accesori ad esclusione degli interessi passivi.

Non sussiste invece alcun obbligo di aggiornamento di tale valore negli anni successivi.

IRPEF

Ai fini Irpef sono tenuti a dichiarare il reddito dei fabbricati i titolari:

– del diritto di proprietà (anche se l’immobile è locato);

– di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, superficie, diritto di abitazione del coniuge superstite).

Il contribuente titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il reddito del fabbricato.

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Assemblee e spese condominiali

Con la riforma del condominio si è previsto la solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario per il pagamento della somma dovuta al condominio. Il legislatore ha il diritto   di richiedere all’uno o all’altro l’intera quota di spettanza delle loro unità immobiliare di riferimento, mettendo al sicuro il diritto di credito del condominio.

Permane l’obbligo dell’amministratore di convocare in assemblea tutti gli aventi diritto, come previsto dall’art. 1136, comma 6 del codice civile: tra questi sono compresi anche l’usufruttuario e il nudo proprietario che sono condomini a tutti gli effetti e che sono tenuti al pari degli altri formando le volontà del condominio.

Anche prima dell’intervento della riforma era riconosciuto all’usufruttuario il diritto di partecipare all’assemblea e di esprimere il proprio voto negli affari che riguardavano l’ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Al nudo proprietario spettano invece tutte le decisioni riguardanti le innovazioni, le costruzioni e le manutenzioni straordinarie. Tali diritti sono stati confermati anche nel nuovo art. 67 Disp. att. c.c, che ha però previsto anche un’eccezione: il diritto di voto spetta comunque all’usufruttuario se il nudo proprietario si rifiuta di eseguire le riparazioni del bene poste a suo carico oppure ne ritardi l’esecuzione senza giustificato motivo: in questo caso (art. 1006 c.c.) gli è data facoltà di farle eseguire a proprie spese e di richiederne il rimborso alla cessazione dell’usufrutto. Questa nuova regola vale anche quando l’usufruttuario abbia apportato all’immobile, con il consenso del nudo proprietario, alcuni miglioramenti (art. 985 c.c.) o abbia eseguito opere che hanno aumentato il valore del bene. In questi casi il legislatore della riforma, oltre a garantirgli l’indennità al termine dell’usufrutto, gli attribuisce anche il diritto di voto in assemblea in vece del nudo proprietario. È importante  che venga data comunicazione all’amministratore, affinché provveda a inviare l’avviso di convocazione a entrambi i soggetti.

Ad esclusione di questi casi, l’usufruttuario non può essere sostituito dal nudo proprietario nelle decisioni riguardanti spese o interventi che la legge pone nella sua esclusiva competenza, salvo che gli sia conferita specifica delega. Se l’assemblea è chiamata a deliberare opere di straordinaria manutenzione e di ricostruzione dei beni o dei servizi comuni, egli non può sostituire il nudo proprietario. Ognuno di loro è infatti titolare di un diverso e autonomo diritto che, nonostante sia esercitato in funzione della medesima unità immobiliare, li legittima da un lato a partecipare – anche contestualmente – all’assemblea e dall’altro a esprimere la propria volontà in assoluta autonomia e su materie diverse, senza sostituirsi.

Neppure è data facoltà all’assemblea di introdurre deroghe ai criteri di imputazione e di ripartizione che la legge ha fissato per tali due diversi soggetti: le spese a carico dell’usufruttuario devono essere solo da lui deliberate. Restano invece a carico dell’usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, nonché le riparazioni straordinarie che si sono rese necessarie a seguito dell’inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione. Grava così sull’usufruttuario l’obbligo di contribuire alle spese condominiali relative alla manutenzione  ordinaria delle cose e dei servizi comuni, ossia i lavori di modesta entità e di costo non elevato in relazione al reddito astratto dell’appartamento (come quelle relative, ad esempio, al funzionamento dell’impianto di riscaldamento e le piccole riparazioni all’ascensore) .

All’usufruttuario  spetta il diritto di voto in tema di nomina dell’amministratore e di determinazione del suo compenso, mentre in caso di modifica delle tabelle millesimali è richiesta anche la presenza del nudo proprietario. Quest’ultimo deve invece sopportare tutte le spese che non nascono dal normale dell’uso e del godimento della cosa, che consistano nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa stessa. L’avviso di convocazione quindi deve essere inviato al nudo proprietario o all’usufruttuario a seconda che l’ordine del giorno interessi l’uno o l’altro. L’errata convocazione potrebbe portare all’annullabilità delle eventuali delibere.

Dopo l’effettuazione della vendita della nuda proprietà, il venditore dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuta cessione della nuda proprietà dell’immobile all’amministrazione condominiale.

L’usufruttuario esercita il diritto di voto quando, nell’assemblea condominiale, si discutono affari che riguardano l’ordinaria amministrazione ed il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Negli altri casi il diritto di voto spetta al nudo proprietario, in particolare nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio.

L’amministratore condominiale potrà esercitare i diritti del condominio promuovendo esecuzione forzata sul diritto di usufrutto che, come stabilisce l’articolo 2810 del codice civile, può essere ipotecato.

I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili

Sono tenuti al pagamento dell’ICI i soggetti titolari, su immobili (fabbricati, aree edificabili o terreni) siti in Italia:

– del diritto di proprietà (anche in caso in cui l’immobile sia concesso il locazione o comodato);

– di un diritto d’uso (uso, usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione del coniuge superstite, ecc..)

– del diritto di godimento derivante da un contratto di locazione finanziaria.

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La tutela dell’usufrutto

Oltre al diritto di ritenzione, di cui si è detto con riferimento all’eventuale inadempimento dell’obbligo del proprietario di corrispondere l’indennità dovuta per le eventuali addizioni apportate dall’usufruttuario, l’usufruttuario ha facoltà di promuovere l’azione negatoria (già conosciuta dai Romani sotto il nome di “actio negatoria”). Tale mezzo processuale è diretto ad accertare l’inesistenza di servitù o altri diritti vantati da terzi sul fondo, nonché a far valere il divieto di immissioni sul proprio fondo sancito dall’art. 844 c. c. (per approfondimenti si veda la trattazione specifica in materia di proprietà e la sentenza Cass. Civ., 6 marzo 1979, n. 1404).

L’usufruttuario, infine, avrà accesso a tutte le azioni che l’ordinamento ha posto a tutela della proprietà, nonché a difesa del possesso (sia che si tratti di azioni possessorie in senso stretto che di azioni c.d. di enunciazione, come visto nella sedes materiae) e potrà anche promuovere la c.d. vindicatio ususfructus, contro chiunque contesti, anche indirettamente, la titolarità del suo diritto.

Studio Cataldi

I vantaggi dell’usufrutto

L’istituto dell’usufrutto, rispetto ad altri negozi quali la compravendita o la donazione, presenta almeno due innegabili vantaggi, i quali costituiscono uno dei motivi principali per cui l’usufrutto è una figura assai utilizzata nella prassi.

Il primo è rappresentato dalla possibilità di “monetizzare” il proprio bene, senza perderne la disponibilità; è questo il caso di chi, avendo bisogno di denaro liquido ma non avendo intenzione di privarsi, ad esempio, della propria abitazione, ne cede la nuda proprietà, non solo continuando a godere delle utilità del bene, ma garantendosi, altresì, le rendite della somma ricevuta a titolo di compenso da chi ha acquistato l’usufrutto. Anche il nudo proprietario, del resto, ha almeno un innegabile ritorno positivo: acquistare proprietà immobiliari a un prezzo notevolmente più basso, consentendo speculazioni e investimenti in costante crescita nell’attuale “mondo degli affari”.

Un secondo vantaggio offerto dall’istituto de quo è di carattere strettamente fiscale ed è costituito dalla riduzione della base imponibile dell’immobile di cui si dispone. La base imponibile, infatti, è il valore a partire dal quale si calcolano le imposte e, nel caso di costituzione di usufrutto, è costituita dal valore della sola nuda proprietà (che è tanto più basso quanto più giovane è l’usufruttuario). E’ da sottolineare, inoltre, che la tassazione è prevista solo al momento della cessione della nuda proprietà, e non anche quando l’usufrutto si estinguerà per consolidamento. Da quanto detto, emerge chiaramente che, per ottenere un risparmio d’imposta, è preferibile che un genitore, che intenda disporre, ad esempio, dell’appartamento in cui vive in favore dei figli, decida di cedere loro esclusivamente la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto fino alla sua morte.

Studio Cataldi

Il c.d. quasi usufrutto

Oggetto del diritto di usufrutto può essere qualunque tipo di bene, mobile o immobile, materiale o immateriale (si pensi a un brevetto) e perfino cose deteriorabili oppure consumabili.

Queste ultime due ipotesi, tuttavia, sono da tenere ben distinte tra loro. Nel primo caso, infatti, l’utilizzo della res (che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, una cava o una miniera da sfruttare), nonostante ne implichi una inevitabile usura e/o consumazione, non ne determina il venir meno, né la distruzione o il mutare della sua sostanza: su questa premessa il legislatore ha previsto che, in simili ipotesi, l’usufruttuario è legittimato a sfruttare il bene anche in modo rilevante, essendo tenuto a restituire quello che rimane dello stesso, senza incorrere per questo motivo in alcun obbligo risarcitorio.

Nel caso, invece, di cose consumabili, ossia suscettibili di un solo uso, poiché sarebbe impossibile restituire la res in natura dopo il suo utilizzo, l’unico obbligo dell’usufruttuario, in realtà, è quello di fornire al dominus , al momento dell’estinzione del proprio diritto, cose della medesima quantità e qualità di quelle ricevute in godimento.

E’ per questa sostanziale differenza di disciplina che la dottrina preferisce parlare, al proposito di tale ipotesi, di “quasi usufrutto”, istituto che avrebbe in comune con l’usufrutto in senso tecnico pressoché solo il carattere della necessaria temporaneità.

Studio Cataldi

Obblighi dell’usufruttuario

Come si accennava poc’anzi, i principali obblighi dell’usufruttuario ineriscono al dovere di mantenere la destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario (ad esempio, l’usufruttuario non può compiere sul fondo lavori volti a trasformare un giardino in un frutteto, e viceversa) e quello di restituire la cosa, al termine dell’usufrutto, nello stato in cui si trova. Strettamente funzionali al rispetto dell’ultimo obbligo menzionato, sono altri due doveri che incombono sull’usufruttuario, salvo espressa dispensa: quello di fare a sue spese l’inventario dei beni e quello di prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa. Nel corso dell’esercizio del proprio diritto, che deve avvenire usando la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle regole della tecnica, l’usufruttuario dovrà provvedere al pagamento delle imposte, dei canoni, delle rendite fondiarie e degli altri pesi annuali che gravano sulla cosa, nonché accollarsi le spese e gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene (ad esempio la sostituzione o la verniciatura di porte o finestre, la tinteggiatura delle pareti o il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi).

Per quanto concerne la distinzione tra le spese di ordinaria amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione (che, invece, competono al nudo proprietario), l’art. 1005 c.c. individua alcune delle principali riparazioni straordinarie, secondo un’elencazione che, comunque, non è affatto tassativa, secondo il costante orientamento giurisprudenziale. La norma citata le definisce come “quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta”. Leggendo varie massime della Suprema Corte, comunque, le riparazioni straordinarie possono essere identificate, più in generale, in quelle che non costituiscono effetto normale, a breve o a medio termine, dell’uso e del godimento della cosa, e consistono nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa medesima.

Altri obblighi che spettano all’usufruttuario, infine, sono quelli relativi, da un lato, alla denuncia al proprietario delle eventuali usurpazioni commesse da terzi sul fondo e, dall’altro lato, al pagamento di un canone periodico in favore del proprietario, se previsto nell’atto costitutivo.

Studio Cataldi

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