Solidarietà delle spese condominiali

La legge n. 220/2012 ha mutato il quadro della situazione nei rapporti con il condominio. L’attuale art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c. recita:

«Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.»

Dunque l’amministratore potrà chiedere il pagamento indistintamente ai titolari della nuda proprietà e del diritto reale minore.

Art. 1004 Spese a carico dell’usufruttuario

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Compenso dell’amministratore e tutte le spese d’uso sono a carico dell’usufruttario.

Art. 1005 Riparazioni straordinarie

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

La re-impermeabilizzare del lastrico, salvo il caso d’intervento dovuto a trascuratezza, è a carico del nudo proprietario.

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