I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili

Sono tenuti al pagamento dell’ICI i soggetti titolari, su immobili (fabbricati, aree edificabili o terreni) siti in Italia:

– del diritto di proprietà (anche in caso in cui l’immobile sia concesso il locazione o comodato);

– di un diritto d’uso (uso, usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione del coniuge superstite, ecc..)

– del diritto di godimento derivante da un contratto di locazione finanziaria.

ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

Il DL n.93/2008 prevede l’esenzione ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e ad essa assimilati (con esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9).

L’esenzione opera anche per le pertinenze dell’abitazione principale, è necessario verificare il regolamento comunale per verificare se ci sono limitazioni al numero di pertinenze ammesse all’esenzione.

IL GIARDINO PERTINENZIALE

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 26.6.2008 n.265/E ha specificato che la pertinenzialità sussiste in presenza della:

– “volontà manifestata dal proprietario della cosa principale, o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di creare un vincolo di strumentalità e di complementarietà  funzionale tra detto bene ed un’altra cosa”;

– “destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra ai fini del miglior uso di quest’ultima”.

La volontà del proprietario può essere espressa o tacita, ed il bene pertinenziale può conservare anche la propria natura ed individualità  e quindi può essere autonomamente accatastato.

Il terreno annesso ad un’abitazione e destinato a giardino, può essere considerato pertinenziale e quindi non assoggettato ad ICI anche se è autonomamente accatastato e/o edificabile, a condizone che la sua destinazione a pertinenza non possa essere modificata se non con significativi interventi.

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Ogni Comune delibera annualmente le aliquote ICI applicabili alle varie tipologie di fabbricati ed aree.

La base imponibile di applicazione di tali aliquote varia in funzione alla tipologia di immobile.

FABBRICATI – CATEGORIA CATASTALE CALCOLO BASE IMPONIBILE
A, C rendita catastale X 1,05 X 100
B rendita catastale X 1,05 X 140
A10 rendita catastale X 1,05 X 50
C1 rendita catastale X 1,05 X 34
D rendita catastale X 1,05 X 50
TERRENI AGRICOLI reddito dominicale X 1,8 X 75
AREE EDIFICABILI valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’ICI va versata in due rate:

1^ rata entro il 16 giugno – 50% dell’imposta dovuta calcolata in base alle aliquote dell’anno precedente;

2^ rata entro il 16 dicembre – 50% dell’imposta dovuta calcolata in base alle aliquote dell’anno in corso (con eventuale conguaglio sulla 1^rata).

E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione al 16 giugno applicando le aliquote in vigore per l’anno in corso. Il Comune può consentire il versamento in un’unica soluzione al 16 dicembre senza applicazione di interessi.

Il versamento va effettuato utilizzando alternativamente:

– l’apposito bollettino c/c/p approvato con il DM 25.3.2009;

– il modello F24 utilizzando i codici tributo 3901 – per l’abitazione principale, 3902 – per i terreni agricoli, 3903 – per le aree fabbricabili, 3904 – per gli altri fabbricati;

tenendo presente che:

– l’importo da versare va arrotondato all’unità di euro;

– se gli immobili sono posseduti da più soggetti, ciascun comproprietario è tenuto al versamento dell’imposta per la propria quota (il Comune può accettare anche il versamento effettuato da un solo comproprietario per conto di tutti gli altri);

– se un soggetto detiene più immobili nello stesso Comune deve effettuare un unico versamento;

– se un soggetto detiene più immobili in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.


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