Contratto di mantenimento

Non è previsto passaggio di denaro: la cessione della casa avviene in cambio dell’impegno della controparte a fornire un sostegno in termini di accudimento fisico e/o morale della persona che rinuncia alla proprietà.

E’ un contratto atipico dove si precisa quali siano le esigenze di mantenimento e il tenore di vita da garantire, ad esempio in termini di cura della persona e della casa, o di preparazione dei pasti. A volte viene garantito solo un supporto in termini di assistenza morale, compagnia o convivenza.

L’accordo deve essere obbligatoriamente aleatorio, deve essere cioè incerto e sconosciuto l’eventuale vantaggio o svantaggio per le parti al momento della firma: da un lato deve essere indeterminabile la speranza di vita del “vitaliziato”, dall’altra l’entità delle prestazioni di cui potrà avere effettivamente bisogno.

Se non c’è alea il contratto è nullo e, alla morte del cedente, l’immobile potrebbe rientrare nel calcolo della legittima (parte di eredità riservata per legge ai parenti più prossimi).

Spesso questo contratto viene stipulato tra un genitore e uno dei figli e, in questo caso, è importante dimostrare con chiarezza come il supporto fisico o morale sia a carico soprattutto o solo dell’erede beneficiario, per evitare rivalse da parte degli altri “legittimari”. Dunque deve esserci proporzione tra le prestazioni garantite e il valore dell’immobile.  Qualora il cedente si è riservato l’usufrutto il valore di questo va sottratto da quello della piena proprietà, dunque, diventa difficile ricorrere a questi contratti quando si è troppo anziani.

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