La circostanza della mancanza di liquidità temporanea

Azione revocatoria ordinaria

ATTO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE
CONSILIUM FRAUDIS – PROVA – NECESSITA’

LA CIRCOSTANZA DELLA MANCANZA DI LIQUIDITÀ TEMPORANEA NON E’ DI PER SE’ IDONEA AD INTEGRARE IL CONSILIUM FRAUDIS, SPECIE QUANDO SI E’ IN GRADO DI RICORRERE AL SISTEMA BANCARIO PER OTTENERE NUOVI FINANZIAMENTI

[Tribunale di Nola, Dott.ssa Ubalda Macrì, sentenza del 28.06.2007]

Nella Sentenza
>> … L’aumento dell’esposizione debitoria verso le banche in sé è un elemento poco significativo: può essere sintomatico di una maggiore capacità imprenditoriale o di una difficoltà economica. In ogni caso, testimonia della perdurante fiducia del sistema creditizio.
La contrazione degli affari (i ricavi nel 1995 ammontano a £ 5.890.793.372, nel 1996 a £ 4.199.900.339), considerate le cifre, non desta particolari allarmi potendo anche essere transeunte, mentre l’assunta ipervalutazione del magazzino non ha un riscontro probatorio concreto e non può desumersi da una prospettazione presuntiva che tiene conto anche degli sviluppi negli anni 1997 e 1998.
>> …il consilium fraudis, che ricorre quando vi sia l’effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA

Prima Sezione Civile
(Giudizio N.1920 Anno 2001 – Oggetto: azione revocatoria ordinaria)
Il Giudice, dr.ssa Ubalda Macrì, pronunzia la presente
SENTENZA
TRA
il Fallimento della XXX S.r.l. (n. 56/00, dichiarato con sentenza del Tribunale di nola del 16 luglio 2004), in persona del Curatore in carica, dr. Fxx , elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana, …. presso lo studio dell’avv. …. , che lo rappresenta e difende in virtù di autorizzazione e nomina del Giudice delegato in data 27-28 marzo 2001 e di procura speciale a margine dell’atto di citazione -attore-
E
il sig. XXX Tizio , nato a … il …, elettivamente domiciliato in Napoli, … , presso lo studio dell’avv. … che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta -convenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 10 maggio 2001 al sig. XXX Tizio, il Fallimento della XXX S.r.l. chiedeva la revocatoria, ai sensi degli artt. 66 e 67 l. fall. e 2901 c.c., e, in subordine, la simulazione assoluta, della vendita per notaio Azz del 28 dicembre 1996, rep. … con cui la società poi fallita aveva alienato al sig. XXX Tizio, fratello dell’amministratore, XXX Caio , e socio della società al 50%, l’unità immobiliare sita in … alla via … . Concludeva per l’inefficacia dell’alienazione e la condanna del convenuto alla restituzione del cespite, oltre al risarcimento dei danni da valutarsi in corso di causa o equitativamente. Resisteva alla domanda il XXX Tizio, il quale osservava che, al momento dell’acquisto, nel 1996, la società era solida e che egli aveva regolarmente pagato il prezzo indicato nell’atto di vendita a mezzo assegni. Precisava, inoltre, che la vendita era stata deliberata dall’assemblea societaria, anche con il parere favorevole del Collegio sindacale.
Dopo il primo rinvio per trattazione al 29 gennaio 2002, seguivano una serie di rinvii per astensione degli avvocati al 14 maggio ed al 31 ottobre 2002 (udienza slittata d’ufficio al 13 febbraio 2003); per l’appendice scritta della trattazione, al 29 maggio 2003; ai sensi dell’art. 184 c.p.c. al 15 gennaio 2004; per assenza del giudice togato al 3 giugno ed al 16 novembre 2004. Il 4 ottobre 2005 l’udienza non si teneva, mentre il 7 marzo 2006 vi era un rinvio per assenza del teste. Il 12 dicembre 2006 il nuovo Giudice istruttore (all’uopo designato il 23 ottobre 2006) dichiarava la decadenza dell’attore dalla prova testimoniale per mancanza della prova della notificazione dell’atto di citazione per la comparizione. Il 20 marzo 2007 le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi ed il Giudice istruttore si riservava la decisione con termine fino al 19 maggio per le comparse e fino al 8 giugno per le repliche. L’attore depositava la comparsa il 19 maggio e la replica l’8 giugno. Il convenuto non depositava né la comparsa né la replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella comparsa conclusionale l’attore ha richiesto la rimessione della causa sul ruolo per ascoltare il teste, XXX Caio, che era stato citato per udienze pregresse ed in alcuni casi era stato anche presente, ma non ascoltato per il rinvio d’ufficio dell’udienza.
Ritiene questo Giudice che non ricorrano i presupposti di cui all’art. 208 co. 2 c.p.c. perché l’attore non ha documentato nessuna delle citazioni a teste ed i motivi dedotti non costituiscono idonea giustificazione del comportamento processuale tenuto.
Ancora in via preliminare, si deve considerare inappropriato il riferimento in domanda all’art. 67 l. fall. che disciplina la diversa ipotesi della revocatoria fallimentare, per la quale, non ricorrono nella specie i presupposti temporali (atto compiuto nei due anni o nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento). Pertanto, l’osservazione del convenuto in ordine alla congruità del prezzo è priva di pregio.
Fatta questa precisazione, la domanda della Curatela si articola, in via principale, nella richiesta di revocatoria ordinaria dell’atto per notaio Azz del 28 dicembre 1996, rep. …., racc. 2668, depositato in copia da entrambi i contendenti, ed in via subordinata, nella richiesta di simulazione assoluta. Questa la posizione della Curatela come evincibile dalla comparsa conclusionale e dalla memoria di replica, l’atto di citazione essendo estremamente sintetico:
1)l’atto di alienazione immobiliare, oggetto della domanda di revocatoria, è pregiudizievole per la massa dei creditori perché ha provocato una diminuzione della garanzia patrimoniale, in un momento in cui risultava palese la crisi della società. Solo l’espediente contabile di imputare a ricavi il fondo Casmez £ 987.146.000 avrebbe consentito di celare il reale risultato economico della gestione e cioè una perdita di £ 901.311.770, circostanza di cui era ben a conoscenza il XXX Tizio, tanto risultando dalle dichiarazioni del fratello, XXX Caio, e dal fatto che la debitoria accertata in sede di verificazione del passivo, era in gran parte sussistente in epoca antecedente alla stipula dell’atto;
2) l’assoluta mancanza di prova del prezzo, la partecipazione societaria del XXX Tizio al 50%, il rapporto di parentela tra l’acquirente e l’amministratore, l’esistenza di una grave situazione debitoria al 31 dicembre 1996 e la mancanza di liquidità della società sono indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione.
Le difese del XXX Tizio, affidate alla sola comparsa di costituzione e risposta (i documenti depositati consistono nella copia dell’atto di compravendita con allegati documenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e nella stampa del bilancio della società al 31 dicembre 1996), sono volte a negare la prospettazione di parte, ad affermare l’inesistenza della decozione al 1996, l’effettività del pagamento a mezzo assegni, la validità della vendita deliberata su parere favorevole del collegio sindacale.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, nonostante le approssimative difese del convenuto, le domande dell’attore non possono essere accolte.
Innanzi tutto, va osservato che i bilanci al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996 si sono chiusi con un utile di esercizio (rispettivamente di £ 145.713.316 e di £ 9.308.230).
La Curatela fallimentare assume che nell’anno 1996 la società era in forte crisi ed occultava le perdite di bilancio con un artificio contabile per il quale il fondo Casmez appostato nel 1995 tra le riserve straordinarie nello stato patrimoniale era stato poi spostato nel 1996 tra i ricavi o i proventi straordinari del conto economico. Inoltre, evidenzia che vi era un incremento di £ 300.000.000 di esposizione debitoria nei confronti delle banche dal 1995 al 1996, e una contrazione del volume d’affari per oltre £ 1.700.000.000; nonché un andamento anomalo del magazzino dal 1995 al 1998, crescente al diminuire del fatturato (giacenze rispettivamente di £ 2.301.668.829, £ 2.267.895.500, £ 3.198.318.000, £ 4.073.350.000). Precisa che al momento del fallimento è stata inventariata merce per sole £ 150.000.000.
La valutazione, contenuta nella relazione che il Curatore fallimentare ha reso al legale, negativa in ordine all’appostazione in bilancio del fondo Casmez, è assai dubbia. L’attore non spiega, né è possibile desumere maggiori ed utili notizie dalle note integrative al bilancio, né, a maggior ragione dalle scritture contabili che non sono state depositate, di che tipo di finanziamento si trattasse, se fosse a fondo perduto o fosse prevista una restituzione del capitale, se esistesse un piano di ammortamento, se e quando fosse stato utilizzato dall’imprenditore. Dall’esame dei bilanci non è chiara l’appostazione dei diversi importi per i diversi esercizi e complessivamente non è possibile capire fino in fondo il senso dell’operazione, ma appare di tutta evidenza che essa non ha inciso nel senso di occultare delle perdite dal momento che il patrimonio netto è stato sempre positivo e che negli anni 1995 e 1996 la gestione della società si è chiusa con un utile d’esercizio. Vero è che la situazione al 31 dicembre 1996 è meno florida di quella al 31 dicembre 1995, ma non ci sono elementi sufficienti, sulla base della documentazione depositata, per ritenere che le risultanze di bilancio al 1996 denuncino uno stato d’insolvenza sin da quell’epoca. L’aumento dell’esposizione debitoria verso le banche in sé è un elemento poco significativo: può essere sintomatico di una maggiore capacità imprenditoriale o di una difficoltà economica. In ogni caso, testimonia della perdurante fiducia del sistema creditizio. La contrazione degli affari (i ricavi nel 1995 ammontano a £ 5.890.793.372, nel 1996 a £ 4.199.900.339), considerate le cifre, non desta particolari allarmi potendo anche essere transeunte, mentre l’assunta ipervalutazione del magazzino non ha un riscontro probatorio concreto e non può desumersi da una prospettazione presuntiva che tiene conto anche degli sviluppi negli anni 1997 e 1998.
Inoltre, è stato depositato il verbale di stato passivo, dal quale non è possibile desumere quando siano maturati i debiti, se anteriormente o posteriormente all’atto di alienazione, con ciò rendendo problematico anche l’accertamento dell’elemento psicologico del terzo (scientia o partecipatio fraudis).
La Curatela produce copia della domanda di opposizione allo stato passivo presentata dal Monte dei Paschi di Siena da cui emerge che i conti sono stati chiusi nel 1999 (tre anni dopo l’atto di alienazione) nonché il contratto di mutuo del 21 febbraio 1997, stipulato successivamente all’alienazione per cui è causa, in virtù del quale il Mediocredito Toscano concedeva alla società un finanziamento di £ 2.300.000.000 per il consolidamento di passività finanziarie a breve, non meglio specificate. Tale contratto, se per un verso farebbe pensare ad una difficoltà della società, ( ma non si sa di quali crediti si tratta, nei confronti di chi e se siano o meno divenuti tutti esigibili) dall’altro evidenzia anche una significativa capacità di rifinanziamento dell’attività d’impresa. Del resto, la XXX è in grado di offrire, nel febbraio 1997, una garanzia ipotecaria di primo grado su tutto il compendio industriale.
Pertanto, non può ritenersi con ragionevole certezza che la società abbia alienato e il XXX Tizio abbia acquistato consapevoli di arrecare pregiudizio ai creditori, gli elementi evidenziati dalla Curatela non essendo univoci e concludenti.
Il XXX Caio ha dichiarato nell’interrogatorio che la società si trovava nel 1996 in una situazione di difficoltà economica per cui aveva dovuto vendere due immobili al fratello ed alla cognata per un prezzo più basso rispetto al valore di mercato. La circostanza della mancanza di liquidità temporanea non è di per sé idonea ad integrare il consilium fraudis, specie quando si è in grado di ricorrere al sistema bancario per ottenere nuovi finanziamenti, mentre la circostanza del pagamento di un prezzo vile è rimasta sfornita di prova. La Curatela nulla deduce specificamente sul punto; in particolare non indica quale fosse il valore venale del bene all’epoca.
In definitiva, non essendo stata documentata la reale situazione debitoria della società, con distinzione tra debiti esigibili nell’esercizio e debiti esigibili negli esercizi successivi, al momento dell’alienazione del cespite, non è possibile ritenere provato il consilium fraudis, che ricorre quando vi sia l’effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr. ex plurimis, Cass. 29 marzo 2007, n. 7767; 18 gennaio 2007, n. 1068; 21 luglio 2006, n. 16576).
La domanda di revocatoria ordinaria va, pertanto, rigettata.
Analogamente va respinta la domanda di simulazione assoluta dell’alienazione che è rimasta del tutto sfornita di prova.
Peraltro, lo stesso interrogatorio del legale rappresentante della fallita di cui si avvale la Curatela dimostra che la vendita è stata effettiva e reale.
Quanto al versamento del prezzo, deve rilevarsi che nell’atto notarile sono menzionati gli assegni pagati. La Curatela non ha provato che la dichiarazione del notaio rogante sul punto fosse falsa.
In considerazione del comportamento processuale del convenuto che si è sostanzialmente disinteressato della causa, appare equo dichiarare compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pro nun ziando sulla domanda introdotta dal Fallimento della XXX S.r.l. (n. 56/00, dichiarato con sentenza del Tribunale di Nola del 16 luglio 2004), in persona del Curatore in carica, dr. Fxx, con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2001 al sig. XXX Tizio, così provvede:
a) Rigetta le domande
b) Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nola, il 28 giugno 2007
Il Giudice estensore
Dr.ssa Ubalda Macrì

Acquisto

Siamo una family office specializzata nel settore immobiliare di lusso.

Vendita

Se hai una casa da sogno non rinunciarci. Ai soldi ci pensiamo noi.

Chi siamo

Siamo presenti in tutta Italia e nel Mondo per trattare immobili di prestigio.