La vendita senza incanto di immobile gravato dal diritto di abitazione

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO – 17.2.2010Il Giudice Dott. Gian Paolo MACAGNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. XX/07 R.G.C., promossa da:
C. G. e V. L., elettivamente domiciliate in Cuneo, … – omissis – … presso lo
studio dell’avv. P. P. G., che le rappresenta e difende con l’avv. M. M. per
procura in atti;
– PARTE ATTRICE –
CONTRO
F. S., elettivamente domiciliata in Cuneo, … – omissis – … presso lo studio
degli avv.ti A. S. Sr. e A. S. Jr., che la rappresentano e difendono per
procura in atti;
– PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: “Altri istituti relativi alle successioni”.
CONCLUSIONI PER LE ATTRICI C. G. e V. L.: “Voglia l’On.le
Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo
accertamento che le attrici sono parenti del defunto B. V.; previo
accertamento che le attrici sono eredi di G. V., padre del de cuius; previo
accertamento ed individuazione – ove del caso a mezzo di opportuna CTU
– dei beni costituenti il patrimonio ereditario dismesso morendo da B. V.;
previo ordine alla signora F. S. di rendere il conto ex art. 723 cod. civ.
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degli eventuali atti di disposizione compiuti sui beni ereditari; previo
ordine di esibizione a Banca … – omissis – … e ad … – omissis – … degli estratti
dei conti correnti bancari e della documentazione, come indicata nella
memoria di parte attrice dell’8.2.2008; nel merito: accertare e dichiarare
che alla morte di V. B. si è aperta una successione legittima; dichiarare
che le convenute sono eredi legittime di B. V.; dichiarare che il sig. G. V.
era erede legittimo di B. V.; dichiarare, pertanto, che la sig.ra L. V. è
succeduta per rappresentazione al defunto padre G. V.; accertare e
dichiarare che, in ragione delle norme sulla successione legittima, il diritto
di abitazione ex art. 540 c.c. della casa coniugale e degli arredi che la
compongono ha natura di legato che concorre a formare la quota spettante
al coniuge superstite; previo ogni più opportuno accertamento ed
incombente, procedere alla divisone della comunione ereditaria
attribuendo rispettivamente alla signora F. S., alla sig.ra C. G. e alla sig.ra
V. L. le porzioni loro spettanti pro quota, tanto in virtù della successione
apertasi alla morte del sig. B. V., quanto in virtù della successione apertasi
alla morte del sig. G. V., procedendo ad ogni conseguente provvedimento;
ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la
trascrizione dell’emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA F. S.: “Reiectis adversis,
previe le declaratorie di legge,
in via preliminare e pregiudiziale
a) ex art. 540 c.c., dichiararsi e riconoscersi preliminarmente che al
coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti
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di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili
che la corredano e, nel contempo, che tali diritti gravano sulla porzione
disponibile e, qualora questa non sia sufficiente (così sembrerebbe
ricorrere nel caso di specie) per il rimanente sulla quota di riserva del
coniuge stesso;
b) ex artt. 467 e 468 c.c., dichiararsi e riconoscersi – sempre
preliminarmente – che la convenuta V. L. non è succeduta al premorto
fratello germano V. B., nato a … – omissis – …e deceduto in Cuneo … – omissis
– …, per rappresentazione del di loro padre G. V., nato a … – omissis – … ed
ivi deceduto il… – omissis – … , giacché l’istituto della rappresentazione
opera solo in linea discendente e sempreché il chiamato che non possa o
non voglia accettare sia figlio o fratello del “de cuius”;
c) in relazione all’eredità morendo dismessa da V. B. … – omissis – … , senza
lasciare figli e testamento, ex art. 540, II comma, dichiararsi e riconoscersi
che, sin dallo stesso … – omissis – …, alla di lui vedova, F. S. … – omissis – …,
spetta quale prelegato e, quindi, oltre alla quota di successione necessaria,
il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. sulla casa adibita a loro residenza
familiare, così come di seguito indicata, e quello di uso ex art. 1021 c.c.,
sui mobili che la corredano: porzioni immobiliari facenti parte del
fabbricato in condominio denominato “… – omissis – …”, situato in Cuneo, …
– omissis – … e, più precisamente, le porzioni che con riferimento alla
planimetria allegata al regolamento di condominio depositato nei registri
del notaio… – omissis – … , il tutto in Catasto alla partita … – omissis – …;
in via principale e nel merito:
d) in relazione all’eredità morendo dismessa da V. B. … – omissis – …, così
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come residuata dalla prededuzione del prelegato di cui alla domanda sub.
a), ex art. 585 c.c. dichiararsi e riconoscersi F. S. (coniuge superstite del
de cuius V. B.), C. G., … – omissis – … (madre superstite del de cuius V. B.) e
V. L. … – omissis – … (sorella germana superstite del de cuius V. B.) uniche
coeredi universali ed in comunione ereditaria per le rispettive quote di 2/3
la prima, e di 1/6 pro capite la seconda e la terza;
e) dato preliminarmente atto che la coerede F. S. ha incassato il prezzo di
vendita di due beni mobili registrati di proprietà del de cuius (descritti in
narrativa), per l’importo complessivo di € 22.724,11 e, al contempo, che la
stessa ha pagato debiti del de cuius e dei coeredi tutti per € 21.450,99
nonché le spese funeratizie “de decuius” per € 1.394,43, e così per un
complessivo importo di € 22.845,42, dichiararsi tenuti e, per l’effetto,
condannarsi gli attori a rimborsare alla convenuta la somma procapite di
€ 20,22 o di quell’altra maggior o minor somma che sarà ritenuta di
giustizia, se del caso anche all’esito di apposita CTU contabile”;
in ogni caso:
f) con il favore dei diritti di avvocato, degli onorari e delle spese
(imponibili e non ai fini IVA), anche ex art. 14 D.M. 127/04, nonché dei
costi delle eventuali CTU espletando in corso di causa, ivi comprese quelle
dei propri CT di parte”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste controversia tra le parti in merito alle modalità di vendita
dell’immobile sito in Cuneo, … – omissis – …, appartenente all’asse
ereditario, di cui esaurisce quasi totalmente l’attivo. E’ in particolare
dibattuta tra le parti la questione della natura del diritto di abitazione sulla
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casa familiare e di uso dei relativi arredi, che il coniuge superstite F. S.
reclama a titolo di prelegato, oltre la quota prevista dalle regole in materia
di successione necessaria.
La risposta offerta dalla giurisprudenza è articolata e prende le mosse dalla
constatazione della differenza di disciplina tra successione legittima e
necessaria.
In tema di successione necessaria la disposizione di cui all’art. 540 comma
2 c.c., avente ad oggetto la riserva a favore del coniuge superstite dei diritti
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che
la corredano, determina un incremento quantitativo della quota in favore
del coniuge stesso, sommandosi i diritti di abitazione e di uso (e, quindi, il
loro valore capitale) alla quota riservata al coniuge.
Nel caso di successione legittima, invece, gli art. 581 e 582 c.c. non
contemplano, in favore del coniuge superstite, i diritti di abitazione sulla
casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano. La
conseguenza non è peraltro l’esclusione di tali diritti ma un trattamento
differente, nel senso che, sotto il profilo del valore della quota da assegnare
al coniuge superstite, essi non potranno comunque comportare un
incremento della quota ex lege determinata (Cass. 6 aprile 2000, n. 4329;
Trib. Roma, 26 maggio 2003; Trib. Palermo sez. II 21 gennaio 2008; App.
Milano, sez. II, 21 gennaio 2009, n. 168).
Tale interpretazione è stata ritenuta corretta dalla Corte costituzionale, la
quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 581 c.c., nella parte in cui non prevede che a favore
del coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, siano
riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di
uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, in
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relazione all’art. 584 c.c. il quale invece, attraverso l’espresso richiamo
dell’art. 540 comma 2 c.c., stabiliva tale riserva a favore del coniuge
putativo (cfr. Corte cost. ord. 5 maggio 1988 n. 527).
La Corte ha motivato la sua pronuncia osservando che la questione
sollevata era basata su una errata interpretazione della norma impugnata in
quanto, contrariamente all’assunto del giudice a quo, nella successione ab
intestato il diritto di abitazione della casa coniugale, nonché il diritto di uso
sui mobili che la corredano, sono comunque attribuiti al coniuge nella sua
qualità di legittimario; la Corte ha tuttavia precisato che l’omesso richiamo
dell’art. 540 comma 2 c.c. da parte dell’art. 581 c.c. è frutto di una scelta
consapevole del legislatore volta ad escludere non già che i diritti di
abitazione e di uso siano ricompresi nella quota del coniuge superstite,
bensì che tali diritti siano attribuiti al coniuge autonomamente e si
cumulino pertanto con la quota riconosciutagli dallo stesso articolo nelle
ipotesi di successione ab intestato. In altri termini, in caso di successione
legittima, non potendo trovare applicazione gli istituti della «riserva» e
della «disponibile», i diritti di abitazione e di uso, pur spettando al coniuge
superstite, costituiscono una mera indicazione di beni che concorrono a
formare la sua quota ex lege: ne consegue, evidentemente, che i diritti in
esame non si aggiungono ma devono essere compresi nella quota di eredità
di pertinenza del coniuge (cfr. Trib. Roma, 26 maggio 2003, cit.).
Al coniuge superstite F. S., in quanto erede legittimo, devono riconoscersi i
diritti di abitazione e di uso, attribuiti come legato in conto e quindi
conteggiati nella quota di eredità intestata in sede di divisione.
Tale soluzione non può peraltro prescindere dal principio fondamentale,
statuito dall’art. 553 c.c., in forza del quale colui che succede ab intestato,
se appartiene alla categoria dei legittimari, non può ottenere meno di
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quanto la legge gli garantisca quale quota di riserva e pertanto quanto
osservato potrà valere esclusivamente se, nel caso concreto, la quota dei 2/3
del patrimonio ereditario, spettante ab intestato alla sig.ra F., comprensiva
dei diritti di abitazione e d’uso, dovesse risultare inferiore alla quota di
riserva ex art. 540 secondo comma c.c., pari ad ½ del patrimonio ereditario
oltre i diritti di abitazione ed uso. In caso contrario, si dovrà fare ricorso al
rimedio offerto dall’art. 553 c.c., a scapito delle porzioni che spetterebbero
ai non legittimari (essendo evidentemente inammissibile una riduzione
delle quote riservate agli altri legittimari).
Va riservata la definitiva assegnazione secondo i criteri ora esposti, essendo
preliminare la liquidazione del patrimonio ereditario nel suo cespite
indivisibile.
Ai fini che ora interessano, risulta ad ogni modo incontestabile che
l’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisca comunque un
legato “ex lege” in favore del coniuge – fatta salva la differenza di computo
dipendente dalla capienza o meno della quota di eredità nei termini appena
esposti.
Ne consegue che deve ordinarsi, ai sensi degli art. 570 c.p.c. e ss. la vendita
senza incanto dell’immobile in oggetto, gravato dal diritto di abitazione, a
prezzo decurtato in corrispondenza del valore di tale diritto e con espressa
previsione di tale circostanza nel provvedimento di vendita, riservando a
separato provvedimento, previa convocazione del CTU per la necessaria
attualizzazione dei valori, la determinazione delle modalità attuative della
vendita.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale,
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non definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
visti gli artt. 788 secondo comma e 570 ss. c.p.c.
DISPONE
la vendita senza incanto dell’immobile sito in Comune di Cuneo … – omissis
– …, così censito: Catasto fabbricati, Comune di Cuneo, … – omissis – …,
gravato dal diritto di abitazione, a prezzo decurtato in corrispondenza del
valore di tale diritto e con espressa previsione di tale circostanza nel
provvedimento di vendita;
RISERVA
a separato provvedimento, previa convocazione del CTU per la necessaria
attualizzazione dei valori, la determinazione delle modalità attuative della
vendita.
Spese al definitivo.
Cuneo, li 17.2.2010.
IL GIUDICE
Dott. Gian Paolo MACAGNO

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