I genitori hanno la possibilità di consentire ai propri figli di acquistare un’unità immobiliare mettendo a loro disposizione il denaro necessario al momento del rogito.
Se l’abitazione si trova in Italia, i genitori devono provvedere a far apporre nell’atto di acquisto una nota che attesti il loro intervento per la messa a disposizione della provvista a favore del figlio. Il caso in questione configura un’ipotesi di donazione indiretta, senza una vera e propria donazione di carattere formale.
Da un punto di vista fiscale non si ha alcuna imposizione sull’atto di liberalità (art. 1-comma4-bis del D.Lgs 346/90 [1]) poichè è collegato alla categoria di atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari per i quali è prevista l’applicazione dell’iva o dell’imposta di registro in maniera proporzionale.
NOTE:
[1] D.Lgs 346/90 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni Art.1 […] c.4-bis)Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto. […]
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Diversamente, nel caso di acquisto dell’abitazione all’estero, non vale l’esclusione da imposta di donazione.
Occorre, quindi, stipulare in Italia un atto di donazione, sul quale verrà applicata l’aliquota, con indicazione della provvista che verrà fornita al figlio che si trasferirà all’estero.
Per ogni discendente diretto è, tuttavia, prevista una franchigia di un milione di euro.
Il figlio dovrà poi ottemperare alla fiscalità connessa a quella del Paese estero per le transazioni immobiliari.
In merito al trasferimento di denaro dall’Italia al Paese estero, gli obblighi sono a carico del contribuente che ha tratto beneficio dal trasferimento. Il figlio deve quindi indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell’investimento (Sez.II) ed i relativi trasferimenti (Sez.III) dei quali è stato beneficiario.
In capo ai genitori non ricorre, al contrario, nessun obbligo.